L’art. 712 C.P., denominato “acquisto di cose di dubbia provenienza”, punisce colui il quale acquisti o riceva cose che, per la loro qualità, il loro prezzo o le condizioni di chi le offre, facciano oggettivamente sorgere il sospetto che provengano da un reato. In buona sostanza, la condotta costitutiva del reato consiste nell’aver omesso di compiere i dovuti accertamenti circa la provenienza illecita delle cose.

Ebbene, la Corte di Cassazione (sentenza n. 37824 dd. 02.12.2020) ci ha recentemente ricordato che il prezzo troppo allettante di un bene di consumo, deve far riflettere nell’acquisto, altrimenti si rischia per l’appunto di incappare nel reato contravvenzionale sopra ricordato.

Infatti, per la Suprema Corte, l’elemento soggettivo del reato si ritiene integrato laddove sia dimostrato che l’agente, nel procedere all’acquisto, non abbia utilizzato la diligenza dell’uomo medio nella verifica della legittima provenienza del bene acquistato.

Nel caso preso in esame dalla Corte, il mancato utilizzo dell’ordinaria diligenza doveva desumersi dal fatto che il bene (un cellulare descritto “come nuovo”) era stato acquistato da un conoscente per l’appunto a un prezzo particolarmente vantaggioso senza verificarne la legittima provenienza.