Nel caso oggetto dell’ordinanza della Suprema Corte di Cassazione (ordinanza n. 4899/2020), l’uomo si lamentava del fatto che, dapprima il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello, avessero, a sua detta ingiustamente, pronunciato le sentenze di addebito della separazione fondandole esclusivamente sulla base delle produzioni fotografiche che lo ritraevano in “pretesi atteggiamenti intimi con una donna”, quando invece lo stesso era stato colto soltanto “vicino” a una donna in “atteggiamento puramente amicale”.

Il ricorso presentato dall’uomo veniva quindi rigettato dalla Corte di Cassazione. Nell specifico, per i giudici del supremo consesso, le fotografie prodotte erano sufficienti per provare la violazione del dovere di fedeltà coniugale, in quanto le stesse mostravano l’uomo in “un atteggiamento di intimità con una donna che secondo la comune esperienza induce a presumere l’esistenza tra i due di una relazione extraconiugale”.