La violenza necessaria a perfezionare la fattispecie criminosa di cui all'art. 628 cod. pen. (rapina) è  costituita da ogni energia fisica adoperata dall'agente verso la persona offesa al fine di annullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione; essa può consistere in una "vis corporis corpori data", ossia in una violenza posta in essere esclusivamente con la forza fisica dell'agente, senza l'ausilio di mezzi materiali (ad es., il mettere le mani addosso; lo spingere; il colpire con schiaffi, pugni o calci; il togliere la libertà di movimento; etc.), o può consistere in una forza fisica esercitata con qualsiasi mezzo materiale adatto allo scopo (il colpire con un bastone o con un'arma; l'aizzare un cane; l'investire con un autoveicolo; etc.). Pertanto è configurabile il reato di rapina se, ad esempio, una persona, dopo aver sottratto dei beni dal supermercato, spinga il personale dell'esercizio commerciale per darsi alla fuga. Sul punto, la giurisprudenza è pacifica. (cfr. Sez. 2, n. 4761 del 27/11/1989 - 03/04/1990 - Rv. 183914, secondo la quale, ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente).