Per la Cassazione (da ultimo sentenza n. 7993/2021), configura il reato di molestie ex art. 660 C.P. un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, che si manifesti a un tanto contraria, realizzato mediante una condotta di “fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà”.

Nel caso di specie, non vi era dubbio per la Suprema Corte che le condotte poste in essere dall’imputato integrassero il reato di molestie posto che le stesse consistevano in: saluti insistenti e confidenziali, incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima (in cui l’imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e tentare approcci con la stessa) come per strada nonché in soste ed appostamenti sotto casa della donna la quale, tra l’altro, aveva manifestato espressamente al soggetto di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo.