Integra il reato di cui all'articolo 615-ter  del Cp (accesso abusivo a sistema informatico), la condotta di colui che accede abusivamente all'altrui casella di posta elettronica, trattandosi di uno spazio di memoria, protetto da una password personalizzata, di un sistema informatico destinato alla memorizzazione di messaggi, o di informazioni di altra natura, nell'esclusiva disponibilità del suo titolare, identificato da un account registrato presso il provider del servizio. Né, in senso contrario, potrebbe  risolversi l’offensività  della condotta entro il perimetro declinato dagli articoli  616 e 635-bis del Cp, che tutelano, rispettivamente, il contenuto della corrispondenza la protezione fisica degli apparati informatici, sanzionando però condotte ultronee e successive rispetto alla abusiva introduzione in sistema informatico protetto. Per l’effetto, quindi, in ipotesi di accesso abusivo a una casella di posta elettronica  protetta  da password, il  reato di cui  articolo 615-ter  del Cp concorre con il delitto di violazione di corrispondenza, in relazione alla acquisizione del contenuto delle mail custodite nell'archivio,  e con il reato di danneggiamento di dati informatici,  nel caso in cui, all'abusiva modificazione delle credenziali  d'accesso, consegue l'inutilizzabilità della casella di posta da parte del titolare.

Sezione V, sentenza 25 marzo-2 maggio 2019 n. 18284