La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 23075 di data 29.07.2020) ha affermato come la gelosia possa integrare l’aggravante dei motivi abbietti o futili, “quando sia connotata non solo da abnormità dello stimolo possessivo verso la vittima o un terzo che appaia ad essa slegata, ma anche nei in cui sia espressione di spirito punitivo, innescato da reazioni emotive aberranti a comportamenti della vittima percepiti dall’agente come atti di insubordinazione”.  

L’accertamento dell’aggravante dei futili motivi, si svolge quindi in sostanza con metodo bifasico, richiedendo la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il reato concretamente realizzato e il motivo che lo ha determinato, e del dato soggettivo, costituito dalla possibilità di connotare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato.