La Cassazione (sentenza n. 25770/2019 dd. 14.10.2019), ha affermato che in caso di sinistro stradale, il modulo di constatazione amichevole, non ha valore di piena prova, ma deve, al contrario, essere liberamente apprezzata dal giudice.

Nella medesima occasione, gli Ermellini hanno altresì ricordato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione, il responsabile del danno, deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, in quanto assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale, ovverosia: danneggiato, assicuratore e responsabile del danno.

 

La Cassazione (sentenza n. 25770/2019 dd. 14.10.2019), ha affermato che in caso di sinistro stradale, il modulo di constatazione amichevole, non ha valore di piena prova, ma deve, al contrario, essere liberamente apprezzata dal giudice.

Nella medesima occasione, gli Ermellini hanno altresì ricordato che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicurazione, il responsabile del danno, deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio, in quanto assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale, ovverosia: danneggiato, assicuratore e responsabile del danno.