Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass., sez. IV penale, sentenza n. 16229 dd. 15.04.2019), il Giudice ha sempre l’obbligo di accertare la colpa concorrente della persona offesa o del terzo, in quanto sussiste sempre l’interesse dell’imputato all’accertamento dell’eventuale concorso alla produzione dell’evento, considerati i riflessi negativi che il mancato accertamento potrebbe avere sia sotto l’aspetto dell’entità del risarcimento sia sotto quello della misura della pena da irrogare in relazione ai principi fissati dall’art. 133 c.p.

In tema di omicidio e lesioni cosiddette stradale, il giudice di merito, infatti, una volta riconosciuto il concorso di colpa della persona offesa, adempie il dovere di motivazione in ordine alla graduazione delle colpe concorrenti, di cui è impossibile determinare con certezza le diverse percentuali, dando atto di aver preso in considerazione le modalità del sinistro e di aver raffrontato le condotte dei soggetti coinvolti.