L’art. 62, n. 1), C.P. (rubricato “Circostanze attenuanti comuni”), prevede la possibilità per l’imputato di vedere attenuato il reato e di conseguenza la pena, se questi dimostri di aver agito e quindi commesso il reato per “motivi di particolare valore morale o sociale”.

In una recente sentenza (n. 19764 dd. 01.07.2020) la Corte di Cassazione ha ricordato a noi stessi come i motivi di particolare valore morale siano quelli che corrispondono a valutazioni etiche pressoché unanimemente condivise (in tal senso il riferimento è in particolare all’amore materno e alla solidarietà verso il prossimo). I motivi di particolare valore sociale, invece, sempre a detta della Suprema Corte, sono quelli che, in un determinato momento storico, sono valutati favorevolmente in una determinata comunità organizzata.

Più in generale, quindi, si può affermare che possono essere ritenuti motivi di particolare valore morale o sociale solo quelli avvertiti come tali dalla prevalente coscienza collettiva ed intorno ai quali vi sia un generale consenso.

La Corte poi ci tiene a specificare come ai fini dell’integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è peraltro sufficiente l’intima convinzione dell’agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l’obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente apprezzabili e, come tali, riconosciuti preminenti dalla collettività.

Nel caso preso in esame dalla Corte di legittimità gli imputati, in occasione di una manifestazione “pacifica” di protesta, avevano dapprima scandito degli slogan e poi danneggiato la struttura a protezione di un fabbricato e pertanto avevano invocato l’applicazione della circostanza attenuante in questione in quanto avrebbero agito per motivi politici, ovvero per particolare ragioni sociali e ideologiche.

La Corte, a tal proposito, escludendo l’applicazione dell’attenuante nel caso in esame, ha affermato che i motivi politici e l’ideologia sociale o politica, pur potendo indubbiamente costituire motivi di particolare valore morale e sociale quando abbiano un elevato contenuto etico e siano condivisi dalla collettività, non sempre vanno considerati tali e certamente non lo sono quando diano origine a un disegno diretto a realizzare asserite finalità di giustizia sociale, mediante il ricorso generalizzato alla violenza indiscriminata e sopraffattrice dell'altrui liberta