La Cassazione (sentenza n. 7966 di data 27.02.2020) ci ha nuovamente ricordato come, ai fini della liquidazione del danno biologico (da intendersi come diminuzione o soppressione della capacità di agire della persona nel quotidiano), l’età del danneggiato assuma una rilevanza assoluta considerato che al suo crescere diminuisce l’aspettativa di vita, sicchè è progressivamente inferiore il tempo per il quale il soggetto leso subirà le conseguenze non patrimoniali della lesione della sua integrità psicofisica.

Da ciò ne deriva che quando, al contrario, la durata della vita futura cessa di essere un valore ancorato alla probabilità statistica e diventa un fatto noto perché il soggetto è deceduto, allora il danno biologico (riconoscibile tutte le volte in cui il soggetto sia sopravvissuto per un tempo comunque apprezzabile) va correlato alla durata della vita effettiva.

La stessa Suprema Corte di Cassazione, ci ricorda infine come in materia di liquidazione del danno non patrimoniale (tra cui rientra ovviamente la voce “danno biologico”), il Giudice debba prendere a riferimento le “Tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano in quanto maggiormente diffuse sul territorio nazionale.