Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 6609 dd. 20.02.2020), un uomo, costretto a lasciare per motivi lavorativi la propria abitazione, aveva affidato il proprio cane all’ex moglie, la quale, trascorsa poco più di una settimana di convivenza con l’odiato bulldog, decideva di “disfarsene” considerato che lo stesso “sbavava continuamente” e “rompeva le sedie”. La donna lasciava quindi il predetto animale legato ad un palo di fronte ad un presidio sanitario.

Orbene, la Corte di Cassazione ha riconosciuto colpevole del reato di cui all’art. 727 C.P. anche il marito (a titolo di “dolo eventuale”), nonostante fosse stato accertato che l’autrice materiale dell’abbandono del cane era stata la ex moglie e ciò in considerazione del fatto che l’ex marito aveva accettato il rischio che la stessa potesse abbandonarlo, posta la nota avversione che la donna nutriva nei confronti del quadrupede.