La Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato che il datore di lavoro può lecitamente utilizzare degli agenti investigativi privati al fine di controllare i propri dipendenti purché, però, il controllo medesimo sia limitato ai luoghi pubblici, ovvero ai luoghi nei quali non viene svolta l’attività lavorativa e durante l’orario di svolgimento della prestazione.

L’art. 2 dello Statuto dei lavoratori, infatti, nel limitare la sfera d’intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non preclude al datore medesimo di avvalersi di agenzie investigative, purché la vigilanza non sconfini nel controllo dell’attività lavorativa vera e propria che è riservata al datore di lavoro e ai suoi collaboratori.

Le garanzie di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto dei lavoratori, infatti, operano solamente con riferimento all’esecuzione dell’attività lavorativa in senso stretto non estendendosi, invece, agli eventuali comportamenti illeciti commessi dal lavoratore in occasione dello svolgimento della prestazione che possono essere liberamente accertati dal personale di vigilanza o da terzi.

Nel caso di specie, l’intervento dell’agenzia di investigatori, era stata necessitata dall’avvenuta prospettazione della commissione di illeciti da parte del dipendente e dall’esigenza di verificarne il contenuto. In particolare, il controllo degli investigatori non era diretto a verificare il corretto adempimento dell’attività lavorativa, ma le cause dell’assenza del dipendente dal luogo di lavoro.