La locazione ad una prostituta di un appartamento anche per svolgervi l'attività può integrare il diverso reato di sfruttamento della prostituzione qualora vi sia la prova che il locatore, attraverso la riscossione di un canone sicuramente esagerato e sproporzionato rispetto a quelli di mercato, tragga un ingiusto vantaggio economico dalla prostituzione altrui.

In particolare, secondo l'orientamento interpretativo da tempo affermato e prevalente, non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi conceda in locazione, a prezzo di mercato (mentre qualora il canone sia superiore potrebbe ipotizzarsi lo sfruttamento), un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la locataria vi eserciterà la prostituzione (Sez. 3, 6.5.1971, n. 999, Campo, m. 119000; Sez. 3, 5.3.1984, n. 4996, Siclari, m. 164513; Sez. 3, 3.5.1991, n. 6400, Tebaldi, m. 188540; Sez. 3, 19.5.1999, n. 8600, Campanella, m. 214228). Questo orientamento è stato da ultimo riaffermato, tra l'altro, anche da Sez. 3, 12.1.2012, n. 7076, Moscoloni, m. 252099; Sez. 3, 22.5.2012, n. 36595, T., m. 253390; Sez. 3,11.12.2012, n. 3088 del 2013, Nannetti). Pertanto, si conferma il principio che non è ravvisabile il favoreggiamento della prostituzione nel fatto di chi concede in locazione a prezzo di mercato un appartamento ad una prostituta, anche se sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione. La locazione di un appartamento ad una prostituta anche per svolgervi l'attività potrebbe eventualmente integrare il favoreggiamento esclusivamente qualora, oltre al godimento dell'immobile, vengano dal locatario fornite ulteriori specifiche prestazioni o attività che esulino dall'ambito del contratto di locazione ed in concreto agevolino l'esercizio della prostituzione, come nei casi, esaminati dalla giurisprudenza, del locatario che si incarichi delle inserzioni pubblicitarie, o fornisca profilattici, o aiuti a ricevere i clienti, e così via.