La Corte di Cassazione (sentenza n. 1608/2021), dando seguito al proprio orientamento, ha nuovamente affermato che per considerarsi valida la multa elevata a seguito del superamento dei limiti di velocità, l’Amministrazione deve essere in grado di dimostrare non solo che l’apparecchio è stato revisionato secondo il calendario previsto, ma anche che la taratura periodica è stata fatta presso un centro ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4 n. 99 del 2009) oppure presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001.

Nel caso di specie, il Giudice di pace prima e il Tribunale poi, se è pur vero che accertavano che l’infrazione era stata rilevata tramite “Velomatic 512”, sottoposto a verifica dal costruttore due mesi prima del rilevamento, non chiarivano se “l’apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015 era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura, e, in caso affermativo, se la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000”.