La Corte di Cassazione (con ordinanza n. 14951 di data 14.07.2020), ha ribadito la regola in base alla quale anche sui nonni grava l’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti qualora quest’ultimi versino in stato di necessità e i genitori non riescano da soli a coprire le spese.

Sul punto la Corte così si esprime: “L’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - è, infatti, subordinato e, quindi, sussidiario rispetto a quello, primario, dei genitori, non essendo, appunto, consentito rivolgersi agli ascendenti solo perché uno dei due genitori non dia il proprio contributo, ove l'altro genitore sia in grado di mantenere la prole”.

Nel caso in esame un nonno era stato condannato in primo ed in secondo grado a versare in favore del nipote disabile, un importo mensile di € 130,00 ed aveva promosso ricorso per Cassazione ritenendo illegittime le decisioni poiché, a detta dello stesso, la madre non aveva dimostrato lo stato di bisogno e l’incapacità di provvedere da sola ai bisogni del figlio.