"Incombe all'interessato l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, del tutto inidonea essendo a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà" (Sez. 6^, Sentenza n. 8063 del 08/02/2012, rv. 252427), o lo stesso stato di disoccupazione dell'obbligato (Sez. 6, Sentenza n. 5751 del 14/12/2010, rv. 249339; Sez. 6^, Sentenza n. 7372 del 29/01/2013, rv. 254515). Questo è ormai il principio consolidato a cui la Suprema Corte fa riferimento in tema di violazione degli obblighi di mantenimento. Sia perchè tale stato non implica per sè la indisponibilità di risorse, sia perchè il soggetto gravato da un obbligo di mantenimento verso minori ha il dovere di attivarsi con ogni possibile e lecito mezzo per assolverlo, tanto che la mancanza di risorse economiche, pure accertata, può assumere rilievo scriminante solo quando "persistente, oggettiva ed incolpevole" (Sez. 6^, Sentenza n. 41362 del 21/10/2010, rv. 248955).

Anche la tesi secondo cui l'obbligo di mantenimento verrebbe meno con la decadenza dalla potestà genitoriale, è smentita dalla Suprema Corte. Si tratta infatti di un assunto erroneo, come già altre volte stabilito dai Giudici di legittimità, con orientamento che non è, ad oggi, mai stato modificato. In particolare si afferma che: "il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale fa venire meno i poteri del genitore decaduto ma non i doveri che non siano incompatibili con le ragioni che hanno determinato il provvedimento”.

Poichè, pertanto, permangono in capo al genitore decaduto oltre che i doveri di natura economica anche quelli di natura morale (e segnatamente quelli di istruzione e di educazione) ne consegue che il provvedimento anzidetto non fa venire meno la permanenza del reato di cui all'art. 570 c.p., commi 1 e 2", (Sez. 6^, Sentenza n. 4887 del 21/03/2000, rv. 216132; nello stesso senso Sez. 6^, Sentenza n. 43288 del 29/10/2009, rv. 245254).