Un soggetto presentava ricorso contro un verbale di contravvenzione del codice della strada per aver lasciato la propria vettura in sosta, in area a pagamento, senza corrispondere la prescritta tariffa.

L’uomo, in particolare, lamentava innanzi alla Corte di Cassazione  la circostanza che i parchimetri del comune per il pagamento della tariffa di sosta non accettassero banconote o carte di credito nonché il fatto che egli non avesse monete con sé al momento della contestazione. Dette circostanze, per l’uomo, avrebbero legittimato la sosta anche in difetto di pagamento della tariffa.

Il ricorso veniva respinto in quanto il soggetto non era stato in grado di dimostrare innanzi ai precedenti giudici di merito di aver fatto tutto il necessario per procurarsi il denaro per pagare il parcheggio.    

(ordinanza 277/22)