Le Sezioni Unite hanno affermato che anche in seguito all’introduzione dell’art. 12 del d.lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, il quale espressamente riconduceva all'ambito dell’assicurazione obbligatoria l’ipotesi dell'infortunio "in itinere", va esclusa dalla tutela la fattispecie in cui, in caso di fatto doloso del terzo, venga a mancare la "occasione di lavoro". 

In particolare la vicenda che ha dato luogo alla sentenza in esame, ovvero la n. 17685 del 07/09/2015,

nasceva in seguito all’appello presentato avverso la sentenza n. 513/2005 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano proposto per la riforma della stessa ai fini del riconoscimento della natura di “infortunio sul lavoro” di un evento mortale avvenuto nel percorso da casa al posto di lavoro, occorso, in particolare ad una signora che percorreva a piedi la strada per raggiungere l’istituto geriatrico presso il quale lavorava. Il Giudice del Lavoro aveva escluso la natura di infortunio del lavoro per l’evento anzidetto, ritenendo che l’orario in cui era avvenuto fosse diverso da quello previsto per il turno e che comunque la causa violenta determinante l’infortunio era riconducibile ad un evento reato posto in essere da un terzo, ed idoneo come tale, ad interrompere il nesso causale fra occasione di lavoro ed evento dannoso. L’appellante al contrario sosteneva la sussistenza sia della causa violenta che dell’occasione di lavoro come previsto dal D.P.R. 1124/1965 e dall’art. 12 d.lgs. 38/2000 e che il caso non rientrasse in nessuna delle esclusioni previste dalla disciplina. L’Inail si costituiva e resisteva all’appello rilevando che le modalità dell’evento in tutto e per tutto escludessero il nesso causale con l’attività di lavoro considerata la finalità della disciplina dell’infortunio in itinere. La Corte d’appello rigettava il gravame e confermava la sentenza di primo grado. Veniva quindi presentato ricorso in Cassazione. In questa sede il ricorrente faceva valere la tesi per la quale il collegamento con la prestazione di lavoro, nel caso dell’infortunio in itinere, sarebbe rappresentato esclusivamente dalla circostanza che l’infortunio si è verificato durante il tragitto casa-lavoro e nessun’altro requisito o condizione sarebbe richiesto dalla norma ai fini di dar corso alla tutela assicurativa, in quanto la ratio legis non consisterebbe nella tutela di un rischio specifico, bensì di tutti i rischi che possono verificarsi sul predetto tragitto. Invero il contrasto segnalato dalla Seconda sezione Lavoro nella propria ordinanza interlocutoria per la eventuale assegnazione alle sezioni Unite, motivata da un evidente contrasto e per la configurabilità di una questione di massima “attinente alla individuazione delle regole sulla indennizzabilità dell’infortunio e del rapporto anche in termini di nesso eziologico tra attività lavorativa ed infortunio subito”, concerneva nella specie l’interpretazione da attribuirsi alla norma di cui all’art. 2 del D.P.R. 1124/1965 con il comma aggiunto dall’art. 12 del d.lgs. 38/2000 del 2000 ("L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni... Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; l'assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida"). In particolare, con riguardo all'infortunio in itinere riconducibile al fatto doloso del terzo, la citata ordinanza interlocutoria ha evidenziato che una prima opzione interpretativa, fatta propria da Cass. 10-7-2012 n. 1 1545 e da Cass. 14-2-2008 n. 3776, tende ad estendere il concetto di infortunio assicurato affermando il principio secondo cui "in tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, pur nel regime precedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 38 del 2000, è indennizzabile l'infortunio occorso al lavoratore in itinere, ove sia derivato da eventi dannosi, anche imprevedibili ed atipici, indipendenti dalla condotta volontaria dell'assicurato, atteso che il rischio inerente il percorso fatto dal lavoratore per recarsi al lavoro è protetto in quanto ricollegabile, pur in modo indiretto, allo svolgimento dell'attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo" (nel medesimo solco cfr. fra le altre anche cass. 27-2-2002 n. 2942, Cass. 13-12-2000 n. 15691). L'opposto indirizzo (espresso da Cass. 11-6-2009 n. 13599, che richiama cass. 23-2-1989 n. 1017, cass. 19-1-1998 n. 447 e Cass. 29-10-1998 n. 10815) ritiene invece che non sia possibile ignorare il preciso elemento normativo dell'occasione di lavoro, sicché per la configurazione dell'infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta sia connessa all'attività lavorativa, nel senso che inerisca alla suddetta attività o che sia almeno occasionata dal suo esercizio. Per tali ragioni le Sezioni Unite hanno ritenuto ribadire il principio secondo cui "la espressa introduzione dell'ipotesi legislativa dell'infortunio in itinere non ha derogato alla norma fondamentale che prevede la necessità non solo della "causa violenta" ma anche della "occasione di lavoro", con la conseguenza che, in caso di fatto doloso del terzo, legittimamente va esclusa dalla tutela la fattispecie nella quale in sostanza venga a mancare la "occasione di lavoro" in quanto il collegamento tra l'evento e il "normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione e quello di lavoro" risulti assolutamente marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica" (come nel caso in cui il fatto criminoso sia riconducibile a rapporti personali tra l'aggressore e la vittima del tutto estranei all'attività lavorativa ed a situazioni di pericolo individuale, alle quali la sola vittima è, di fatto, esposta ovunque si rechi o si trovi, indipendentemente dal percorso seguito per recarsi al lavoro). Come già la Corte territoriale aveva statuito, la Corte di Cassazione nel caso di specie ha rilevato che “nonostante si trovasse sul percorso casa-azienda in orario prossimo all'inizio del lavoro, ha subito un rischio che riguarda la sua vita personale, del tutto scollegato all'adempimento dell'obbligazione lavorativa o dal percorso per recarsi in azienda", essendo stata "aggredita e accoltellata dal proprio convivente" (come da accertamenti dell'INAIL), evento questo che "ha spezzato ogni nesso" con la prestazione lavorativa rendendo quindi non qualificabile l’evento mortale quale infortunio in itinere indennizzabile come tale dall’INAIL.