La Corte di Cassazione (sentenza 25 settembre 2018 n. 22728) ha affermato recentemente due importanti principi. Innanzitutto ha statuito che l’acquisto di animali da compagnia o d’affezione (ad esempio cani e gatti), se avvenuto per soddisfare esigenze della vita quotidiana e quindi estranee all’attività imprenditoriale o professionale che l’acquirente esercita, è regolato dalle regole del codice del consumo. Da tale assunto discende quindi il secondo principio per il quale nella compravendita di tali animali da compagnia, ove l’acquirente sia un consumatore, la denuncia dell’eventuale difetto (ad esempio una malattia) patito dall’animale venduto, deve essere denunciato entro 2 mesi dalla data di scoperta del difetto a pena di decadenza.

Nel caso di specie, l’acquirente consumatore aveva comprato un cane di razza Pincher che aveva poi scoperto essere affetto da una grave malattia all’apparato cardiovascolare. Il proprietario del cane aveva quindi chiesto la parziale restituzione del prezzo e il risarcimento del danno. La relativa domanda, però, era stata respinta sia dal giudice di pace sia dal Tribunale in quanto considerata tardiva (era stata presentata dopo che erano trascorsi gli 8 giorni previsti dall’art. 1495 c.c. (intitolato “Termini e condizioni per l'azione” e presente nel capo relativo alla disciplina del contratto di compravendita).
La Suprema Corte, però, ha affermato lapidariamente per l’appunto come nel caso della compravendita di animali da compagnia, si applichino le regole del Codice del Consumo.