In materia di risarcimento danni da sinistro stradale, il danno da fermo tecnico del veicolo rimasto coinvolto nello scontro deve essere allegato e dimostrato. La relativa prova, peraltro, non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso del mezzo.