La Corte di Cassazione (sentenza n. 13493 dd. 30.04.2020), ha recentemente chiarito che l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att. c.p.p. (“Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”), deve essere rivolto dalla polizia giudiziaria all’autista nel momento in cui viene dato avvio alla procedura per l’accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test (alcooltest). L’avvertimento appena detto, chiarisce la Corte, deve essere fornito anche laddove il conducente si rifiuti di sottoporsi all’alcooltest.

Per la Corte, infatti, “La polizia giudiziaria è quindi tenuta “nel procedere” al compimento dell’accertamento (quindi prima di procedervi) ad avvertire la persona sottoposta alle indagini che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia. Si tratta di una facoltà difensiva il cui esercizio deve fronteggiarsi con l'urgenza e indifferibilità dell'alcoltest, dando vita a contemperamenti che si traducono, essenzialmente, nell’esclusione del diritto del difensore nominato di essere previamente avvisato e del dovere della polizia giudiziaria di attendere l’arrivo del difensore eventualmente nominato. Questo naturalmente non preclude all’indagato, preavvertito della facoltà, di mettersi in contatto con il difensore, di chiedere e ricevere i consigli del caso; né impedisce al difensore di essere presente all’accertamento, se, ad esempio, si trovi nelle vicinanze del luogo in cui si stia procedendo al medesimo e sia in grado di intervenire nello spazio di pochi minuti e di esercitare la difesa, ad esempio richiedendo la verbalizzazione di eventuali osservazioni riguardanti i presupposti e le modalità di esercizio del potere da parte degli organi di polizia, che potrebbero rendere legittimo il rifiuto di sottoporsi all'accertamento. L’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore deve, dunque, essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale all’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test”.

Il Collegio conclude quindi affermando che qualora manchi l’avviso in questione, i risultati del test effettuato dalla polizia giudiziaria, non potranno essere utilizzati.