La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite e con sentenza n. 21983 dd. 30.07.2021, ha risolto un contrasto interpretativo afferente la nozione di “strade equiparate” a quelle ad uso pubblico di cui al d.lgs n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private). In buona sostanza, l’art. 122 comma uno del decreto summenzionato, dispone l’obbligo della copertura assicurativa per la responsabilità civile per tutti i veicoli a motore posti in circolazione su strade di uso pubblico “o ad esse equiparate”. Tale ultimo inciso, ha determinato un ampio dibattito soprattutto nei Tribunali e nelle Corti ove, per determinare il campo di applicazione della norma, si è utilizzato il criterio dell’“uso pubblico” dell’area, ovvero la concreta destinazione al transito abituale di un numero indeterminato di persone che utilizzano l’area, indipendentemente dalla natura pubblica o privata della strada. Pertanto, ogniqualvolta un incidente fosse avvenuto in un’area privata ove l’accesso non fosse consentito ad un numero indeterminato di persone, alla vittima non veniva riconosciuta azione nei confronti dell’assicuratore per l’r.c.a., per il risarcimento dei danni subiti. Questa limitazione, tuttavia, si poneva in contrasto con il diritto europeo, il quale, in punto di circolazione stradale, non pone questo limite. La Corte di Cassazione, quindi, conformandosi alle indicazioni provenienti dal diritto UE, ha esteso la nozione di circolazione di veicoli fino a ricomprendere ogni utilizzo o possibile utilizzo conformemente alla sua funzione di mezzo di trasporto così da garantire ai soggetti danneggiati una tutela piena ed effettiva. Ne discende, quindi, che non ricadono nella nozione di “circolazione dei veicoli”, e conseguentemente la copertura assicurativa non sarà operante, soltanto in quelle situazioni in cui il sinistro si verifichi allorquando il veicolo è stato adibito a finalità diverse dal trasporto, ad esempio come macchina da lavoro o come arma.