La Corte di Cassazione (sentenza n. 49897 dd. 10.12.2019), ha ribadito come, ai fini del riconoscimento o dell’esclusione del fatto di lieve entità previsto dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/90, sia necessario procedere ad una valutazione complessiva degli indici elencati nella disposizione stessa (mezzi, modalità, circostanze dell’azione, quantità e qualità delle sostanze). In sostanza, affermano i magistrati, il Giudice non può e non deve utilizzare tali indici alternativamente, riconoscendo o escludendo, la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere da una considerazione degli altri.

Allo stesso tempo, sempre secondo la Suprema Corte, deve essere decisamente abbandonata l’idea che tali indici debbano essere tutti indistintamente di segno positivo o negativo. Tra tali indici, infatti, è ben possibile che si instaurino rapporti di compensazione e neutralizzazione in grado di consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto.