Costituisce reato, rispettivamente punito dagli artt. 2 e 8 del D.Lvo 74/00 sia utilizzare che emettere fatture soggettivamente od oggettivamente inesistenti, al fine di abbattere la base imponibile.

E' evidente che se il consulente o una terza persona estranea all'azienda consiglia all'imprenditore di agire in questo modo, risponderà di concorso nel reato ex art. 110 C.P. specialmente se aiuta lo stesso a procurarsi le fatture passive da inserire in dichiarazione. Si osserva infatti che l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti è un reato di pericolo e che per la configurabilità dello stesso non è neppure necessario, a differenza dell'utilizzo punito ex art. 2 D.L.vo 74/00, che le fatture siano state effettivamente contabilizzate dall'utilizzatore.

Si ricorda che, stante le pene previste per il reato di utilizzazione e di emissione di fatture per operazioni inesistenti, è possibile procedere ad intercettazioni telefoniche oltre ad essere possibile l'emissione di ordinanze cautelari.