Secondo la Corte di Cassazione, il reato di minaccia costituisce un reato di pericolo tanto che per la sua integrazione la minaccia va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto, così che non è necessario che il soggetto passivo si sia sentito effettivamente intimidito. È infatti sufficiente che a condotta dell’agente sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima.

Sempre la Suprema Corte aggiunge che, qualora la vittima del reato de quo avanzi richiesta di risarcimento dei danni morali patiti, questi debbano essere liquidati in via equitativa dal Giudice il quale, tra l’altro, non sarà nemmeno tenuto ad indicare analiticamente i calcoli in base ai quali è stato determinato l’ammontare del risarcimento.