E’ da più d’un anno che in Italia infervora un’accesa discussione in merito all’obbligatorietà della copertura vaccinale per i bambini che vogliano accedere ai nidi e alle scuole dell’infanzia. Il Governo, con l'art. 3 della legge nr. 119 del 31 luglio 2017, ha sancito come obbligatorie diverse vaccinazioni.
Tale legge, inoltre, obbliga i dirigenti ed i responsabili a richiedere l’esibizione dei certificati medici attestanti le avvenute vaccinazioni. In alternativa è possibile attestare d’aver presentato una formale richiesta all’azienda sanitaria competente di sottoporre il proprio bimbo alle vaccinazioni previste, le quali debbono essere effettuate entro l’anno scolastico.

Questa scelta non è stata priva di critiche da parte di molti genitori i quali, non volendo sottoporre i propri figli alle vaccinazioni obbligatorie, si sono visti rifiutare l’iscrizione del figlio. Proprio ieri (20 ottobre 2017) il Tar Lazio ha emesso un’ordinanza prendendo posizione nel merito.
Nel caso di specie una madre aveva presentato un ricorso contro il MIUR, affermando che l’aver escluso il proprio figlio per l’assenza delle vaccinazioni obbligatorie aveva leso il suo diritto ad accedere al servizio scolastico.
A proposito di ciò il Tar Lazio s’è espresso in modo chiaro, affermando che il diritto che la madre supponeva essere stato violato in realtà è garantito. Secondo il tribunale, quindi, il danno non sussiste dato che quest’ultimo è eliminabile dalla stessa ricorrente con il semplice adempimento agli obblighi previsti.