L’art. 4, comma 2, della L. n. 110/1975, indica quegli oggetti (“bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche”), che sono equiparabili alle armi improprie e il cui porto costituisce reato essendo sufficiente che avvenga “senza un giustificato motivo”.

Per gli altri oggetti non indicati in dettaglio nella norma e cui si riferisce l’ultima parte della disposizione (“nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”), al fine di ritenere integrato il reato di cui qui si discute, occorre, oltre al fatto che il porto non sia giustificato,  anche che tali oggetti appaiano chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa della persona.

Nel caso di specie, durante dei normali controlli, era stato rinvenuto un comune bastone (un manico di zappa) all’interno del baule di un’auto. In tal caso la Cassazione ha escluso la configurazione del reato in di cui all’art. 4 della L. n. 110/1975 proprio perché, considerate le circostanze di luogo e di tempo, non era stato dimostrato che il trasporto dell’oggetto in questione fosse finalizzato a ledere qualsivoglia soggetto. (Cass 33324/21)