La Corte di Cassazione (sentenza n. 5124/2022), confermando la condanna per lesioni colpose irrogata nei confronti del presidente di un’associazione sportiva in relazione all’infortunio subito da un bambino delle giovanili nel mentre questi si stava allenando presso le strutture dell’associazione medesima, ha avuto modo di ricordare a noi tutti il principio generale secondo il quale il responsabile della società che ha la disponibilità degli impianti, assume una posizione di garanzia rispetto all’integrità fisica degli atleti avendo egli l’obbligo di adottare tutte quelle cautele idonee ad impedire che i propri tesserati si facciano male. La Cassazione, in particolare, ha posto particolare accento sull’importanza dell’idoneità degli impianti dove si svolge l’attività sportiva e delle connesse attrezzature, attribuendo al rappresentante della società sportiva uno stringente onere di adempimento della normativa tecnica del settore. Nel caso in esame, il bambino, prima di iniziare l’allenamento, si era fratturato il naso giocando con una porta di metallo di un campo di calcetto che si era ribaltata (nel corso del giudizio era emerso che le porte non erano dotate di un dispositivo di fermo al suolo, come invece espressamente richiesto dalla normativa tecnica del settore calcistico).