La Corte (sentenza n. 34100 dd. 12.11.2021) ci ricorda che devono intendersi “spese straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli.

A tal proposito, infatti, occorre distinguere tra: a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, servono ad integrare l’assegno di mantenimento, b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare e in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono di volta in volta la proposizione di apposita azione volta al loro accertamento.

A questo proposito le tasse universitarie, le rette di collegio e i libri di studio, considerato che corrispondono a bisogni ordinari che non presentano i caratteri dell’eccezionalità e dell’imprevedibilità, essendo tra l’altro quantificabili in anticipo, non devono essere qualificati come “spese straordinarie” ma bensì come spese ordinarie.