La diffusione dei social network è un dato di fatto, la loro pervasività nella vita di tutti i giorni anche. Con l’accedere nella quotidianità del cittadino questi strumenti di massa sono oggetto di uso diffuso e costante, al punto che le nuove generazioni di genitori, cresciute con l’uso dei social media, spesso rendono oggetto i propri figli minori di post con annesse le fotografie più disparate. Ora, tale fenomeno, destinato a diffondersi sempre di più anche in Italia, non è privo di profili di criticità. Infatti, questo costume, diviene sempre più oggetto di scontro tra genitori separati e gli effetti di tali condotte sono alquanto rilevanti. Spesso accade che nei casi di separazioni difficoltose uno dei genitori si lamenti delle foto caricate dall’altro quando queste ritraggano il figlio minore e non gli sia stato richiesto alcun consenso. Inoltre, qual ora l’altro genitore non adempia alla diffida ricevuta con cui gli si intima di eliminare i post fotografici ritraenti il figlio (minore di 16 anni), lo stesso, non solo può essere oggetto di richiesta risarcimento, ma può essere sanzionato con provvedimenti che possono perfino attenere la potestà genitoriale. Nel Bel Paese tale fenomeno è in emersione e ciò comporta lo sviluppo di nuove posizioni giurisprudenziali che si fanno sempre più aspre dato che a breve dovranno far riferimento al principio chiaramente espresso dall’art.8 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016 (entrerà in vigore il 25.5.2018), il quale specifica che: “per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”.