Una bambina, portata dai genitori in un parco comunale, rimaneva ferita dopo essere caduta da uno dei giochi ivi installato. Per i genitori era evidente la responsabilità del Comune, poiché, a detta degli stessi, sul gioco vi era la presenza di una sostanza oleosa che impediva una presa adeguata alla minore.

Per questo motivo, veniva proposta apposita domanda di risarcimento nei confronti dell’ente locale, la quale veniva tuttavia respinta sia in primo che in secondo grado. I due genitori proponevano quindi apposito ricorso innanzi alla Corte di Cassazione che veniva tuttavia anch’esso dichiarato inammissibile (ordinanza n. 12549 dd. 20.04.22).

Per la Corte mancava, innanzitutto, la prova che sul gioco fosse effettivamente presente la sostanza oleosa che, secondo i genitori, avrebbe fatto perdere la presa alla figlia. Oltre a ciò, i Giudici di terzo grado hanno ritenuto opportuno sottolineare che l’utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non è attività di per sé connotata da qualsivoglia pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, purtuttavia presuppone e richiede, in ogni caso, una qualche forma di vigilanza da parte dei genitori.

Di conseguenza, “in un parco giochi gli adulti debbono avere ben presenti i rischi” connessi all’utilizzo di determinate attrezzature, seppur riservate ai bambini, e per questo “non possono invocare come fonte della responsabilità dell’ente locale”, una volta che si è verificato l’incidente, “l’esistenza di una situazione di pericolo” che, invece, proprio gli adulti, sottolineano i Giudici, “sono tenuti doverosamente a calcolare” vigilando i propri figli.