Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito della idoneità degli atti a determinare l'evento mortale deve essere valutato alla stregua di un giudizio di prognosi postuma, compiuto cioè ex ante ovvero facendo riferimento alla situazione presentatasi all'agente al momento dell'azione, al fine di valutare se, in tale momento, potesse ritenersi probabile una sua evoluzione sino all'evento fatale. In altri termini, successivamente al mancato verificarsi della consumazione del reato voluto dall'agente, deve essere esperito un tipico giudizio controfattuale, realizzato riportando la sequenza criminosa al momento della estrinsecazione della condotta e ipotizzando se fosse probabile, in tale fase, la verificazione del risultato offensivo voluto, assumendo quale base del relativo giudizio il complesso delle circostanze conosciute o conoscibili dall'agente in quella fase dell'iter criminis (Sez. 1, n. 32851 del 10/6/2013, Ciancio Cateno, Rv. 256991-01; Sez. 2, n. 44148 del 7/7/2014, Guglielmino, Rv. 260855-01; Sez. 2, n. 36311 del 12/7/2019, Raicevic, Rv. 277032-01). 

...tratto da Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 17/03/2023) 15/05/2023, n. 20601