La Corte di Cassazione (ordinanza n. 19619 dd. 17.06.2022) ci ricorda che qualora sia un minore degli anni diciotto a commettere una violazione amministrativa, di questa risponde colui che era tenuto alla sua sorveglianza, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Si può quindi affermare che, in caso di violazione commessa da un minore, fermo l’obbligo per l’autorità accertatrice di redigere immediatamente il relativo verbale di accertamento, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità dell’illecito.