La Cassazione (ordinanza n. 8750/2022), ci ricorda che la relazione extraconiugale rende addebitabile la separazione quando, “in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell’ambiente in cui vivono i coniugi, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà, e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all’onore del coniuge”.

Nel caso, i giudici di merito avevano attribuito alla donna la responsabilità per l’irreversibile crisi coniugale ed erano quindi giunti ad addebitarle la separazione. Più precisamente nel corso del processo emergeva che la donna non solo si era impegnata ad ospitare l’amante a casa per circa un mese, ma aveva anche manifestato, in alcuni scritti, gelosia nei confronti dell’uomo. A ciò si aggiunga ulteriormente che la figlia della donna aveva parlato con gli insegnanti della vacanza che la mamma aveva programmato con il “fidanzato”. A nulla valeva la difesa della donna secondo la quale si sarebbe trattato di un rapporto esclusivamente epistolare e via chat in quanto vi era per l’appunto prova dell’esistenza di una vera e propria relazione extraconiugale.