Il reato di estorsione consumata, è ravvisabile non solo allorché le richieste di denaro siano state avanzate con toni aggressivi o minacciosi, ma anche in modo larvato e subdolo, in ossequio al principio stabilito dalla Corte di legittimità a mente del quale la minaccia costitutiva del delitto di estorsione oltre che essere esplicita, palese e determinata, può essere manifestata anche in maniera indiretta, ovvero implicita ed indeterminata, purché sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima ed alle condizioni ambientali in cui opera (ex multis, v. Sez. 2, n. 11922 del 12/12/2012, dep. 2013, Lavitola, Rv. 254797 - 01).

Con la conseguenza che anche l'intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione di ricatto.

si veda: Cass. pen., Sez. II, Sent., (data ud. 16/02/2024) 27/03/2024, n. 12633