Per la Cassazione (sentenza n. 3900/2021 dd. 02.02.2021), “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S, non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione”.

Diversamente dall’ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool, l’accertamento non può limitarsi né alla sola sintomatologia, né al solo accertamento dell’assunzione, ma deve comprendere entrambe i profili.

In un recente caso, la Corte aveva ad esempio ritenuto sufficiente, ai fini dell’accertamento dell’assunzione di cannabinoidi, il riscontro dell’analisi compiuto sulle urine in associazione ai dati sintomatici rilevanti al momento del fatto sul conducente, costituiti da pupille dilatate, stato di ansia ed irrequietezza, difetto di attenzione, ripetuti conati di vomito, detenzione di involucri contenenti hashish.

Concludendo, la Corte nel caso esame ha disposto l’annullamento della sentenza impugnata giacché la Corte d’Appello aveva omesso ogni approfondimento sullo stato di alterazione psico-fisica da assunzione di stupefacenti, limitandosi alla constatazione del sintomo del rossore degli occhi, tralasciando ogni approfondimento circa un eventuale modifica comportamentale che avrebbe nel caso reso pericolosa la guida di veicoli.