Due coniugi avevano sottoscritto una scrittura privata in virtù della quale il marito si era impegnato a versare 500 mila euro alla moglie in caso di separazione.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla validità dell’accordo, con sentenza n. 11923 dd. 13.04.22, ha confermato che un patto di tal fatta deve considerarsi nullo in quanto ogni possibile qualificazione giuridica della scrittura, conduce a ritenerla non meritevole di tutela.

Se, ad esempio, si considerasse la scrittura come un patto matrimoniale, dovrebbe essere qualificato come nullo per illiceità della causa, mentre, qualora si qualificasse la scrittura come un contratto preliminare di donazione, si dovrebbe concludere per la sua nullità, considerato che risulterebbe violato il divieto di promettere una donazione.

Per la Cassazione, infine, non appare neppure percorribile la strada che porterebbe a qualificare la scrittura in termini di ricognizione del debito: da un lato, perché si tratterebbe di un debito comunque scaturente da un contratto nullo; d’altro lato, in quanto la ricognizione del debito non vale come fonte generatrice di obbligazioni, ma solo come inversione dell’onere della prova in ordine all’esistenza della fonte da cui il debito nasce.