La Corte Costituzionale (sentenza n. 1/2021 depositata in data 11.01.2021) interrogata sul punto, ha affermato come la vittima dei reati contro la libertà e l’autodeterminazione sessuale (elencati al comma 4 ter dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002, reati previsti e puniti agli artt. 572, 583 bis, 609 bis, 609 quater, 609 octies e 612 bis, nonché, ove commessi in danno di minori, daì reati di cui agli artt. 600, 600 bis, 600 ter, 600 quinquies, 601, 602, 609 quinquies e 609 undecies), abbia diritto ad essere ammessa automaticamente al patrocinio a spese dello Stato e pertanto a prescindere dai limiti di reddito indicati al comma 1 dell’art. 76 D.P.R. n. 115/2002 (reddito imponibile, risultante da ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.493,82, innalzabile di € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi).

Per la Corte, un’ipotesi siffatta rientra nella piena discrezionalità del legislatore e non pare irragionevole né lesiva del principio di parità di trattamento, considerata la vulnerabilità delle vittime dei reati in questione.